Art. 92.
(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria).

      1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.